Polizza infortuni: risarcimento del danno di € 51.999,83 a fronte di un massimale di € 60.000,00.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato assicurato;
– rigetta le tesi dell’impresa di assicurazione;
– rigetta, in particolare, l’eccezione di improcedibilità ed improponibilità della domanda fondata su una pretesa violazione della clausola compromissoria delle Condizioni Generali di Assicurazione sottoscritta dall’assicurato che prevede che le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro sono demandate per iscritto ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo in quanto la stessa non costituisce rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale;
– ritiene che nel rapporto assicurativo instaurato tra le parti il contraente assicurato va considerato consumatore;
– ritiene vessatoria e, quindi, inefficace, ex art. 1469 bis c.c., la clausola contrattuale nella parte in cui pone a carico dell’assicurato le spese per la liquidazione del danno;
– liquida la parcella stragiudiziale del difensore per l’attività svolta in tale sede;
– aumenta quasi del 100% l’importo liquidato al danneggiato dall’impresa di assicurazione in sede stragiudiziale.