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  • Risarcimento di € 3.861.581,26 per un danno biologico del 100%.

Risarcimento di € 3.861.581,26 per un danno biologico del 100%.

Risarcimento di € 3.861.581,26 per un danno biologico del 100%.

da Studio Legale Liguori & Liguori / mercoledì, 08 Marzo 2023 / Pubblicato il Appello, Danni ai congiunti della vittima, Danni da macrolesioni, Danno morale, Danno patrimoniale, Decreto Balduzzi, Legge Gelli-Bianco, Macro risarcimento danni, Malasanità, Maxi risarcimento danni record, Maxi risarcimento danni record TOP, Parto, Personalizzazione del risarcimento, Responsabilità del ginecologo, Responsabilità medica e sanitaria

A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori

App. Bari 9/9/2020 n. 1539. Responsabilità del ginecologo: risarcimento del danno di € 3.861.581,26 per una I.P. del 100%, di cui € 2.890.040,56 alla macrolesa con personalizzazione del risarcimento, € 843.347,34 ai genitori ed € 128.193,36 alla germana.

La Corte di Appello:
– rigetta l’appello principale della struttura sanitaria;
– accoglie le tesi ed i motivi di appello incidentale della macrolesa e dei suoi congiunti;
– conferma la sussistenza del nesso causale tra trattamento sanitario e danno subito dalla macrolesa al momento della nascita quale tetraparesi con atassia, disartria, ritardo psicomotorio e difficoltà relazionali da encefalopatia ipossico ischemica e sofferenza metabolica ipoglicemia neonatale;
– conferma la responsabilità del ginecologo che ha assistito la partoriente durante il parto per i danni subiti dalla macrolesa al momento della nascita per aver operato senza uniformarsi alle corrette pratiche sanitarie del caso ed alle Linee Guida;
– precisa che alcuna rilevanza assume il disposto dell’art. 3, comma 1, D.L. 13 settembre 2012 n. 158 (cd. Decreto Balduzzi) in quanto la natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata ed è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale;
– precisa che alcuna rilevanza assume il disposto dell’art. 7 L. 8 marzo 2017 n. 24 (cd. Legge Gelli-Bianco) in quanto trattasi di norma non retroattiva;
– liquida alla macrolesa:
► il danno non patrimoniale mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano e la massima personalizzazione del risarcimento;
► il danno da lucro cessante futuro;
► il danno emergente futuro;
– liquida ai congiunti della macrolesa:
► il danno non patrimoniale (morale) per le gravi lesioni subite dalla macrolesa mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
► il danno emergente passato;
– liquida complessivamente alla macrolesa un importo circa tre volte maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice di primo grado.

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