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Cass. 16/10/2019 n. 26110

Cass. 16/10/2019 n. 26110

da Studio Legale Liguori & Liguori / mercoledì, 16 Ottobre 2019 / Pubblicato il Cassazione, Diritto processuale, Leading case, Legge Pinto, News Legali

Legge Pinto e durata irragionevole del processo: la Suprema Corte di Cassazione accoglie i tre motivi di ricorso del danneggiato, respinge le tesi del Ministero della Giustizia ed afferma che:
– la Corte di Appello, in caso di accoglimento dell’opposizione ex art. 5 ter L. 24/3/2001 n. 89, deve liquidare al danneggiato vittorioso non solo le spese ed i compensi del procedimento di opposizione ma anche quelli del procedimento monitorio per l’equa riparazione;
– i compensi sia del procedimento monitorio per l’equa riparazione, sia del procedimento di opposizione, vanno liquidati mediante l’applicazione della tabella 12 dei parametri professionali di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 relativa ai giudizi contenziosi innanzi alla Corte di Appello.

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